Obbligo vaccinale ultracinquantenni e modalità di gestione di una persona positiva al covid e contatti stretti
Si segnalano modifiche normative in seguito all’entrata in vigore del Decreto-legge 30 dicembre 2021 , n. 229 e del Decreto-legge 07 gennaio 2022 , n. 1.
NB: qui la tabella contente le attività consentite senza/con GREEN PASS BASE”/”RAFFORZATO” e la circolare del ministero della salute riguardante l’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).
Indice
- Nuove indicazioni per casi di positività e contatti stretti
- Obbligo vaccinale per gli over 50
- Altre novità inerenti il green pass
Nuove indicazioni per casi di positività e contatti stretti
Per quanto riguarda le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 o che siano risultate positive si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. Qui sotto si riportano gli schemi esemplificativi inerenti alle indicazioni standard da seguire in caso di positività a COVID-19 o nel caso in cui si è stati a contatto stretto con un positivo.
Obbligo vaccinale per gli over 50
In riferimento al DL. n.1 del 07 Gennaio 2022:
- Dall’8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022 si introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età. Se tali soggetti non si vaccinano entro il 1° Febbraio 2022 scatterà la sanzione di € 100,00.
- Dal 15 Febbraio 2022 per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro. Senza tale tipo di certificazione, i lavoratori over 50 sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.
Altre novità inerenti il green pass
Dal 10 Gennaio 2022 e fino al 31 Marzo 2022, è obbligatorio il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai seguenti servizi / attività:
- Alberghi e strutture ricettive
- Ristoranti e locali al chiuso, anche per il consumo al banco
- Ingressi visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa, con obbligo di tampone negativo o terza dose
- Tutti i mezzi di trasporto pubblico
- Centri termali
- Centri benessere al chiuso
- Feste per cerimonie civili o religiose
- Sagre e fiere
- Centri congressi
- Servizi di ristorazione all’aperto
- Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
- Palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all’aperto
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto
- Aerei, treni e navi
Dal 20 Gennaio 2022 il Green pass Base è obbligatorio per il clienti di parrucchieri, barbieri, centri estetici.
Dal 1 Febbraio 2022 il Green pass Base è obbligatorio per i clienti degli uffici pubblici, servizi postali e bancari, attività commerciali fatte salve quelle necessarie alle esigenze primarie e essenziali della persona (per i quali sarà pubblicato apposito elenco).
Infine in riferimento al Decreto legge n.221 del 24 Dicembre 2021, si ricorda che la durata del Green Pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.
N.B.
- Green Pass Rafforzato: rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione da Covid 19.
- Green Pass Base: con tampone antigenico valido 48 ore o tampone molecolare valido 72 ore