Obbligo vaccinale ultracinquantenni e modalità di gestione di una persona positiva al covid e contatti stretti

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Si segnalano modifiche normative in seguito all’entrata in vigore del Decreto-legge 30 dicembre 2021 , n. 229 e del Decreto-legge 07 gennaio 2022 , n. 1.

NB: qui la tabella contente le attività consentite senza/con GREEN PASS BASE”/”RAFFORZATO” e la circolare del ministero della salute riguardante l’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Indice


Nuove indicazioni per casi di positività e contatti stretti

Per quanto riguarda le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 o che siano risultate positive  si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. Qui sotto si riportano gli schemi esemplificativi  inerenti alle indicazioni standard da seguire in caso di positività a COVID-19 o nel caso in cui si è stati a contatto stretto con un positivo.

Indicazioni per positivo
Indicazioni per contatto stretto

Obbligo vaccinale per gli over 50

In riferimento al DL. n.1 del 07 Gennaio 2022:

  • Dall’8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022 si introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età. Se tali soggetti non si vaccinano entro il 1° Febbraio 2022 scatterà la sanzione di € 100,00.
  • Dal 15 Febbraio 2022 per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro. Senza tale tipo di certificazione, i lavoratori over 50 sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.

Altre novità inerenti il green pass

Dal 10 Gennaio 2022 e fino al 31 Marzo 2022, è obbligatorio il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai seguenti servizi / attività:

  • Alberghi e strutture ricettive
  • Ristoranti e locali al chiuso, anche per il consumo al banco
  • Ingressi visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa, con obbligo di tampone negativo o terza dose
  • Tutti i mezzi di trasporto pubblico
  • Centri termali
  • Centri benessere al chiuso
  • Feste per cerimonie civili o religiose
  • Sagre e fiere
  • Centri congressi
  • Servizi di ristorazione all’aperto
  • Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
  • Palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all’aperto
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto
  • Aerei, treni e navi

Dal 20 Gennaio 2022 il Green pass Base è obbligatorio per il clienti di parrucchieri, barbieri, centri estetici.

Dal 1 Febbraio 2022 il Green pass Base è obbligatorio per i clienti degli uffici pubblici, servizi postali e bancari, attività commerciali fatte salve quelle necessarie alle esigenze primarie e essenziali della persona (per i quali sarà pubblicato apposito elenco).

Infine in riferimento al Decreto legge n.221 del 24 Dicembre 2021, si ricorda che la durata del Green Pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.

N.B.

  • Green Pass Rafforzato: rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione da Covid 19.
  • Green Pass Base: con tampone antigenico valido 48 ore o tampone molecolare valido 72 ore

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